Accesso alle informazioni ambientali: le leggi ci sono, facciamone buon uso

Una normativa specifica tutela il diritto di accesso alle informazioni ambientali a vantaggio di tutti coloro che ne fanno richiesta. Il quadro è completo e gli organi giuridici lo applicano abbastanza puntualmente. È quindi importante conoscerlo e farne buon uso.

Accesso alle informazioni ambientali: le leggi ci sono, facciamone buon uso
Uno dei grandi pomi della discordia nel vasto campo delle tematiche ambientali è sempre stato ed è ancora oggi l’analisi dei dati riguardanti i più svariati argomenti, dalla concentrazione delle polveri sottili nelle città ai livelli di radioattività nei dintorni delle centrali nucleari. Naturalmente per compiere un esame attento e obiettivo di queste importanti variabili è fondamentale conoscerle con esattezza. Proprio sul diritto di accesso alle informazioni ambientali si è giocata un’importante battaglia politica e legislativa da cui dipendono molte battaglie sul tema. Uno dei testi di riferimento in questo senso è la direttiva 4 CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio del 2003. Sino a quel momento la normativa era disciplinata dalla vecchia direttiva 313 del 1990 che la Commissione ha deciso, ritenendola insufficiente, di aggiornare. Sinteticamente, la 2003/4 prevede che venga messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa a tutti quegli aspetti che compongono l’ecosistema e l’ambiente in genere, dall’acqua alla biodiversità, dalla fauna ai siti igrotopi, dalle condizioni della vita umana sino ai siti ed edifici di interesse culturale. Oltre ai dati in merito, è fatto obbligo di mettere a disposizione anche tutto ciò che riguarda le implicazioni economiche e di spesa relative a questi aspetti. Le amministrazioni devono fornire anche le rilevazioni effettuate – rumore, radiazioni, inquinamento, emissioni e così via. Vengono anche specificati i supporti che devono contenere le informazioni ambientali: testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali; atti legislativi comunitari, nazionali, regionali e locali, concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente; politiche, piani e programmi relativi all'ambiente; relazioni sullo stato dell’ambiente; dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono direttamente sull'ambiente; autorizzazioni con un impatto ambientale significativo e valutazioni dei rischi. Per quanto riguarda le modalità di diffusione dei dati, è previsto che le autorità rendano disponibili e aggiornino, con cadenza almeno annuale, tutte le informazioni in loro possesso, mediante cataloghi pubblici nei quali siano riportati gli elenchi delle fonti informative ambientali disponibili. Ovvero che, in alternativa, si avvalgano degli Uffici per Relazioni con il Pubblico quali punti informativi preordinati a facilitare l’acquisizione dei dati ambientali. L’ulteriore novità introdotta dalla direttiva 4 è rappresentata dalla previsione di ricorrere sempre più ai mezzi tecnologici e informatici, in modo da favorire e agevolare la consultazione da parte di tutti. In Italia la direttiva 2003/4 è stata recepita dal Decreto Legislativo 195/2005, che ha abrogato a sua volta il Decreto Legislativo 39/97. Contrariamente alla vecchia normativa, l’accesso alle informazioni ambientali non viene più visto e definito come una libertà, ma come un vero e proprio diritto. Esso viene accordato a qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non direttamente e specificamente interessata alle informazioni in questione. Definiti i soggetti in questione – informazioni ambientali, autorità pubbliche, informazione detenuta da un’autorità pubblica, richiedente e pubblico –, il decreto riporta alcune eccezioni in base a cui l’autorità può rifiutare totalmente o parzialmente l’accesso alle informazioni richieste, purché tale rifiuto sia motivato. L’accesso alle informazioni ambientali è, comunque, consentito qualora l’interesse pubblico correlato alla divulgazione delle informazioni ambientali prevalga rispetto all’interesse tutelato dall’eventuale rifiuto. Qualora chi ne fa richiesta non riesca ad avere accesso alle informazioni, può rivolgersi al Difensore Civico, se gli atti che si chiede di consultare sono stati emessi da enti locali, o diversamente alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al di là delle prescrizioni di legge, l’importanza di questo testo risiede nella specifica volontà di normare a parte l’accesso alle informazioni ambientali, separandole dalla legge 241 del 1990, che regola genericamente le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo. A questo proposito, è importante segnalare alcuni pronunciamenti del TAR della Calabria, che con diverse sentenze ha ribadito la necessità di accordare piena libertà di accesso a chi richieda informazioni di carattere ambientale. In particolare, nel dicembre 2010 ha sottolineato la differenza fra il diritto di accesso a questo tipo di dati e quello agli atti amministrativi generici, concludendo che “ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l’accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità”. Un impulso importante alla valorizzazione di questa tematica è stato dato dalla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno del 1998 e ratificata dall’Italia con la Legge 108 del 2001. Questa convenzione ha la finalità di promuovere la creazione di una radicata cultura ambientale nei cittadini italiani ed europei, allo scopo di renderli sempre più partecipi delle scelte che riguardano l’ecosistema. Sì può quindi concludere che il quadro normativo che regola l’accesso alle informazioni ambientali è abbastanza completo e che in diversi casi si registra la disponibilità da parte dell’apparato giudiziario a far valere le disposizioni che esso prevede. A questo punto spetta a noi cittadini farne un uso consapevole e fruttuoso e questo è molto importante poiché una consistente fetta delle battaglie ambientali portate avanti è ostacolata proprio dalla remissività da parte delle istituzioni a fornire dati che già da soli potrebbero rappresentare un elemento vincente per la tutela dell’ecosistema.

Commenti

Mi pare un intervento chiaro ed esauriente su un tema particolarmente delicato e decisivo. Ringrazio l'articolista e mi pare, nel tono e nella completezza, che un simile articolo sia la risposta migliore ad Antonio intervenuto a proposito dell'invito fatto da Il Cambiamento a sostenere il giornale ( che tratterebbe con superficialità gli argomenti).
carlo carlucci, 26-10-2011 12:26

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