Il decreto è il 266/2016, che ha come titolo “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici”. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio scorso ed è entrato in vigore il 10 marzo; fissa i criteri operativi e le procedure organizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità.
Lo scopo prefisso è quello sia di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente dovuti alla gestione dei rifiuti stessi, che di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comunitario di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani.
La Legge numero 221 del 2015 , riprendendo il concetto di compostaggio di comunità, aveva modificato il decreto legislativo numero 152 del 2006, aggiungendo all’articolo 180 un comma che affidava “al Ministero dell’ambiente, alle regioni e ai comuni, il compito di incentivare le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità”.
Come si attiva l'attività di compostaggio di comunità
Le disposizioni previste dal regolamento si applicano alle strutture che gestiscono quantità non superiori alle 130 tonnellate annue; per i quantitativi superiori si applica la normativa prevista dagli articoli 208 e 214 del decreto legislativo 152 del 2006.
Per avviare l'attività di compostaggio di comunità, l'organismo collettivo, ovvero due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio, società o altre forme associative di diritto privato, comunica al comune competente l'avvio dell'attività, indicando, nel regolamento, l'organizzazione della stessa.
Il Comune provvede poi a comunicare al gestore locale dei rifiuti urbani l'avvio di un'attività di compostaggio domestico.
Chi può portare i propri rifiuti al compostaggio di comunità
Solo le utenze "registrate", che si devono, comunque, trovare nelle immediate vicinanze o al massimo entro un chilometro di distanza, possono conferire i loro rifiuti compostabili alla struttura, rispettando le indicazioni che disciplinano l'organizzazione della struttura, contenute nell'allegato 2 del decreto.
Successivamente le utenze potranno utilizzare il compost prodotto, che, secondo quanto stabilito dal decreto nell'allegato 6, deve possedere precisi requisiti, quali ad esempio:
- l'umidità deve essere compresa tra 30 e il 50%;
- la temperatura massima non deve superare i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;
- il pH deve essere compreso tra 6 e 8,5;
- le frazioni pericolose sono assenti.
In caso contrario, il materiale prodotto è da considerarsi rifiuto urbano e non può essere conteggiato nella raccolta differenziata.
Quali rifiuti biodegradabili possono essere conferiti
I rifiuti ed i materiali ammissibili sono elencati nell'allegato 3 del decreto, riportiamo di seguito alcuni esempi:
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 0105);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).
Ogni anno, entro il 31 gennaio, il responsabile della struttura comunica al Comune i dati relativi all'anno precedente, indicando le quantità in peso relative a:
- rifiuti conferiti
- compost prodotto
- scarti
- compost che non ha le caratteristiche previste dal regolamento
Chi gestisce l'attività
Sono previste dal decreto le figure del responsabile e quella del conduttore dell'apparecchiatura o delle apparecchiature che producono ammendante compostato misto e ammendante compostato verde. Il conduttore deve essere in possesso dell'idonea formazione per la conduzione dei macchinari utilizzati per il compostaggio.
Chi controlla l'attività di compostaggio di comunità
Il decreto per quanto attiene alle attività di controllo fa riferimento all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, che definisce le competenze delle province in materia di rifiuti. Ora nella nostra Regione queste competenze sono state attribuite alla Regione, quindi è plausibile ritenere che l'Amministrazione Regionale sia l'organo di controllo, che può avvalersi del supporto tecnico di altri organismi, come l'Agenzia per la protezione dell'ambiente. In ogni caso l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al Comune interessato. Il decreto attribuisce ai Comuni anche funzioni di controllo, nell'ambito del regolamento di gestione dei rifiuti.
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