Con l’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), il legislatore ha confermato senza modifiche l’istituto del cinque per mille anche per l’esercizio finanziario 2014 richiamando ai fini dell’applicabilità del contributo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
Pertanto rispetto alle precedenti annualità rimangono immutate le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio.
Infatti, per l’anno finanziario 2014, il 5 per mille è destinato a sostegno delle seguenti finalità:
- sostegno degli enti del volontariato:
o enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991:
o Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997)
o associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
o associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
o fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Anche per l’anno finanziario 2014, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Adempimenti Enti del Volontariato
Gli enti del volontariato presentano la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 21 marzo 2014, utilizzando appositi modelli e sofware.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2014. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Anche per l’anno finanziario 2014, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2014, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2014).
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Attenzione:
Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest’anno deve, comunque, presentare la domanda anche se già inviata per gli anni precedenti.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato: presentazione della dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono spedire entro il 30 giugno 2014 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Attenzione:
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Adempimenti associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2014.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
· avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
· avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
· avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
A partire dal 21 marzo 2014, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando appositi modelli e sofware.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2014. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Anche per l’anno finanziario 2014, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2014, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2014)
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Attenzione
Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest’anno deve, comunque, presentare la domanda anche se l’ha già inviata per gli anni 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 oppure è presente nell’elenco trasmesso dal Coni per l’anno 2008.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche: presentazione della dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire entro il 30 giugno 2014 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Attenzione
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Pubblicazione provvisoria degli elenchi
L’Agenzia delle entrate pubblica, entro il 14 maggio 2014, sul proprio sito istituzionale, www.agenziaentrate.gov.it, gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per le seguenti tipologie:
· elenco degli enti del volontariato;
· elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
· elenco degli enti della ricerca sanitaria;
· elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.
Una volta pubblicati gli elenchi, gli enti avranno tempo fino al 20 maggio per presentare le istanze di correzione degli eventuali errori di iscrizione. Al termine di questa fase, l’Agenzia pubblicherà, entro il 26 maggio, una nuova versione aggiornata degli stessi.
RIEPILOGO DELLE SCADENZE
Descrizione |
Enti del volontariato |
Associazioni sportive dilettantistiche |
Inizio presentazione domanda d’iscrizione |
21 marzo 2014 |
21 marzo 2014 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione |
7 maggio 2014 |
7 maggio 2014 |
Pubblicazione elenco provvisorio |
14 maggio 2014 |
14 maggio 2014 |
Richiesta correzione domande |
20 maggio 2014 |
20 maggio 2014 |
Pubblicazione elenco aggiornato |
26 maggio 2014 |
26 maggio 2014 |
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva |
30 giugno 2014 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate |
30 giugno 2014 agli uffici territoriali del Coni |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali |
30 settembre 2014 |
30 settembre 2014 |