di
Francesco Bevilacqua
03-04-2013
Un nuovo documento, già discusso due volte negli anni passati, è stato presentato al Senato. Il suo obiettivo è quello di fornire finalmente un quadro preciso e definitivo per affrontare i problemi sanitari e giuridici collegati all’amianto e ben lungi dall’essere risolti.
Firmato dal senatore del PD Felice Casson e da una trentina di suoi colleghi, il 15 marzo è stato presentato al Senato un testo – già atto n. 3696 nel 2005 e atto n. 23 nel 2006 – che è diventato la proposta di legge n. 8 di questa XVII legislatura e che si propone di riattivare il dibattito sul delicato tema dell’amianto, dei gravi rischi per la salute che ha provocato e continua a provocare e del trattamento legale ed economico che spetta alle persone esposte e contaminate.
Il documento inizia prendendo atto della grave immobilità dello Stato di fronte alla drammaticità della situazione, affrontata solo tramite il decreto legislativo 257 del 2006, attuativo della direttiva europea sulla protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione all’amianto. Da allora, l’unico piccolo passo avanti è stato il decreto ministeriale del 2011 che ha istituito il Fondo per le Vittime dell’Amianto, già previsto dalla finanziaria 2008.
Dalle discussioni che si sono tenute in sede parlamentare sono emerse alcune priorità, finalizzate ad affrontare argomenti sinora trascurati e a correggere l’approccio carente e poco efficace con cui ne sono state affrontate altre. In particolare, i grandi temi sul tappeto sono: le modalità di erogazione di aiuti e prestazioni in favore delle persone che hanno contratto malattie asbesto-correlate, l’istituzione di un fondo per mettere ciascuna Regione nelle condizioni di attuare un programma specifico in merito, la calendarizzazione degli interventi di risanamento di siti ed edifici ancora contaminati e, infine, la definizione di criteri più precisi per inquadrare la posizione dei cittadini che ancora non sono riconosciuti come vittime dell’amianto.
Il registro nazionale dei mesoteliomi – patologia pleurica generata dall’esposizione all’asbesto – ha registrato fino al marzo 2004 3.670 decessi, ma il dato è del tutto parziale e destinato ad aumentare vertiginosamente nel prossimo decennio, poiché la malattia ha una latenza temporale molto elevata, nell’ordine delle decine di anni. Inoltre, colpisce non solo i lavoratori che operano in siti contaminati, ma anche la popolazione che può venire in contatto con le fibre di amianto, quindi i familiari, i vicini e tutti coloro che abitano nelle zone a rischio.
Piccoli passi avanti sono stati fatti dal 1992, quando la legge 257 ha dichiarato il divieto di utilizzo di questo materiale e ha avviato il processo di bonifica nel nostro territorio, che fra l’altro è stato uno dei primi ad adottare queste misure, seguito dalla Germania, dalla Francia e, solo nel 2000, dalla Svizzera. Da 2006, in virtù della già citata direttiva 2003/18/CE, tutti gli stati membri sono soggetti al divieto di produzione. Ciononostante, il quadro della mortalità è destinato ad aggravarsi notevolmente e nel ventennio 1998-2018 i decessi per amianto passeranno da 5.000 a 9.000 all’anno.
A livello mondiale, secondo i dati dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, i casi di morte dovuti all’asbesto sono circa 120.000 all’anno, 70.000 per cancro e 50.000 per mesotelioma. A oggi, sono ancora più di due milioni le tonnellate di amianto prodotte ogni anno, una parte delle quali è di “amianto sporco”, non trattato e quindi ancora più pericoloso. È inquietante osservare come nella graduatoria dei maggiori produttori figurino non solo paesi reduci da decenni di economia di industria pesante, ben poco attenta alla salute dei lavoratori, come Russia, Kazakistan, Zimbabwe e Bulgaria, ma anche nazioni considerate all’avanguardia come Canada e Stati Uniti.
Tornando in Italia e alla proposta di legge ripresentata per la terza volta il 15 marzo scorso, vediamo quali sono i punti chiave affrontati nei vari articoli del documento. Anzitutto, all’articolo 1, ci si propone di definire meglio le categorie a rischio, includendo anche i non lavoratori che possono venire a contatto con le fibre trasportate e diffuse in ambienti non direttamente esposti. Conseguentemente, si ravvisa la necessità di stabilire, in collaborazione con l’INAIL, una disciplina di erogazione dei risarcimenti più precisa e snella, imperniata sull’attività del Fondo per le Vittime dell’Amianto.
Di questo si parla nell’articolo 2, mentre quello successivo prevede la creazione di un piano quinquennale di bonifica dell’edilizia pubblica, da attuarsi tramite un Fondo Nazionale per il Risanamento degli Edifici Pubblici. Degli edifici privati si occupa invece l’articolo 4, che prevede una serie di incentivi e agevolazioni per l’eliminazione dell’amianto. Gli articoli 5, 6 e 9 tutelano i lavoratori che sono stati esposti per un tempo prolungato all’asbesto e contemplano il primo una maggiorazione dei periodi di esposizione a fini pensionistici, mentre il secondo e il terzo la gratuità delle prestazioni sanitarie e legali a beneficio dei soggetti a rischio.
L’articolo 7 stabilisce l’istituzione di una Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto, l’11 di una Commissione regionale e l’8 prevede l’organizzazione di Conferenze regionali e nazionali con scadenza annuale. Dell’attuazione di una campagna informativa si occupa l’articolo 10, mentre il 12 delibera la redazione di un Testo Unico che raccolga le disposizioni legislative riguardanti l’esposizione all’amianto. Il 14 disciplina le procedure di notifica dei lavori di bonifica e, infine, il 13 vieta l’estrazione e l’utilizzo delle ofioliti, le “pietre verdi”, che contengono asbesto e sono nocive.
Il prossimo appuntamento è previsto per il 28 aprile, giornata mondiale in memoria delle vittime dell’amianto, quando si svolgerà un incontro parlamentare promosso dall’Associazione Italiana Esposti Amianto e a cui aderiranno i firmatari del progetto di legge e le organizzazioni e i comitati che lo appoggiano. Nel frattempo, l’invito rivolto agli altri gruppi politici è quello di sottoscrivere e sostenere il documento in aula, mentre tutte le altre realtà della società civile possono fare la loro parte diffondendo la notizia dell’iniziativa e, più in generale, sensibilizzando l’opinione pubblica in merito ai gravissimi rischi che tutt’oggi corriamo e al grande lavoro che ancora rimane da fare per risolvere la situazione.
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