di
Laura Pavesi
05-10-2012
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato e messo a disposizione dei cittadini la guida alla detrazione fiscale del 55% per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili. La guida, intitolata “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” tiene conto delle novità introdotte dal “Decreto sviluppo”.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei cittadini una guida alla detrazione fiscale del 55% per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili. La guida, intitolata “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, è aggiornata al mese di agosto 2012 e tiene conto delle novità introdotte dal “Decreto sviluppo”.
Il documento, scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, fornisce tutte le risposte ai dubbi dei cittadini in merito all’agevolazione fiscale: dal tipo di interventi che danno diritto al bonus alla documentazione da presentare, dalla modalità di recupero dello sgravio alle tipologie di edifici che rientrano nell’agevolazione.
L’ultima versione della Guida tiene anche conto delle novità introdotte dal cosiddetto “Decreto sviluppo”: cioè, la detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 30 giugno 2013 dal Decreto Legge n. 83/2012 (convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012). Dal 1° luglio 2013 l’agevolazione sarà, invece, sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie - detrazione che, a partire dal 2012, non ha più scadenza.
Grazie, infatti, all’introduzione nel Testo Unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dell’art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), l’agevolazione del 36% è stata resa strutturale e definitiva.
Le disposizioni che regolano la materia dei benefici fiscali per il risparmio energetico sono state più volte modificate e, di conseguenza, negli ultimi anni sono cambiate anche le procedure da seguire per poterne usufruire. Facciamo alcuni esempi:
- è stato previsto l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta;
- è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione;
- è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica;
- è stato previsto l’esonero della presentazione dell’Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- è stata ridotta (dal 10 al 4%) la percentuale della Ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
- dal 2012, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- è stato eliminato l’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche le seguenti categorie:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, specifica che “non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce”.
Infine, la detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).