di
Lucia Russo
28-02-2012
La Commissione europea ha adottato il 17 febbraio scorso una decisione in cui si ammette fino al 2017 l'importazione nell'Unione, a scopo di decontaminazione, di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti. Si tratta della terza proroga stabilita dall'Ue.
Il 17 febbraio scorso, la Commissione europea ha adottato una decisione pubblicata sulla GUUE del 21 febbraio, in cui si ammette fino al 2017 l’importazione nell’Unione, a scopo di decontaminazione, di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti.
La terra originaria dei paesi terzi non può, in linea di principio, essere introdotta nella Comunità. Lo stabilisce una direttiva del Consiglio (direttiva 2000/29/CE dell’8 maggio 2000) contenente le misure di protezione contro l’introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità stessa.
Con il termine 'vegetali' (secondo la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, conclusa a Roma il 6 dicembre 1951 per la disciplina della fattispecie), ci si riferisce a piante vive e parti di piante vive, comprese le sementi, delle quali le Parti contraenti giudicano necessario controllare l’importazione in virtù dell’articolo VI della stessa Convenzione o certificare lo stato fitosanitario.
Il termine 'prodotti vegetali' designa i prodotti non lavorati di origine vegetale (comprese le sementi non contemplate dalla definizione del termine 'vegetali'), come anche i prodotti lavorati che possono costituire un rischio di diffusione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali. L’appellativo 'nemici' designa infine tutte le forme di vita vegetale o animale, come anche tutti gli agenti patogeni, nocivi o potenzialmente nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; un nemico potenzialmente rilevante per l’economia nazionale del Paese esposto e che non è lì ancora presente, o che vi si trova già, ma che non è largamente diffuso ed è attivamente combattuto.
La terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti, dunque, non dovrebbe, in via generale, essere portata nei paesi membri dell’Ue.
Tuttavia - dato che i paesi in via di sviluppo e i paesi con economie in fase di transizione non sempre dispongono dei mezzi adeguati per distruggere gli stock e la terra contaminata in condizioni di sicurezza, e vista l’esistenza di accordi e programmi internazionali che prevedono la spedizione della terra contaminata verso impianti di trattamento per la trasformazione o la distruzione - la Commissione europea adottò nel gennaio 2005 una Decisione in cui si autorizzano temporaneamente gli Stati membri dell’Ue a concedere deroghe alle disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti che figurano nella convenzione di Stoccolma o nel protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
Tra le varie disposizioni della Decisione del 21 gennaio 2005, è ineludibile quella secondo cui la terra importata deve essere trattata nella Comunità in inceneritori specializzati per rifiuti pericolosi, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.
La deroga all’introduzione di terra contaminata nei termini suddetti, contenuta nella Decisione del gennaio 2005, è stata prorogata per la prima volta il 7 marzo 2007 da un analogo atto della Commissione, seguito da un successivo in data 26 febbraio 2009, che aveva scadenza al 29 febbraio 2012. Siamo quindi alla terza proroga e stavolta il termine fissato è al 28 febbraio 2017.
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