di
Laura Pavesi
31-08-2012
Dopo mesi di polemiche, il 27 agosto scorso è entrato definitivamente in vigore il Quinto Conto Energia. Ecco quali sono le misure previste dal decreto.
Il Quinto Conto Energia, dopo mesi di discussioni e polemiche, è entrato definitivamente in vigore lo scorso 27 agosto. Il Quinto Conto Energia mette a disposizione, di chi ne farà richiesta, un totale di 6,7 miliardi di euro, di cui 700 milioni di euro esclusivi per il fotovoltaico. La validità del Quinto Conto Energia sarà dichiarata nulla 30 giorni dopo che l’AEEG (Autorità per l'Energia e il Gas) avrà decretato l’esaurimento dei fondi.
Chi vuole accedere agli incentivi deve iscriversi presso un apposito Registro, che viene aperto dall’AEEG ogni 6 mesi. È previsto un primo Registro, il cui tetto massimo di incentivi erogabili è fissato a 140 milioni di euro; un secondo Registro il cui tetto è fissato a 120 milioni di euro e una serie di eventuali registri successivi, con un tetto di 80 milioni di euro a registro, fino ad estinzione dei fondi.
A questo proposito, va ricordato che, prima della firma del Decreto, le associazioni di categoria erano insorte criticando, in particolare, il sistema dei 'registri obbligatori' previsto dal Quinto Conto Energia. Sistema accusato di creare una serie di complicazioni burocratiche tali da frenare lo sviluppo del settore delle rinnovabili. Le modifiche suggerite dalle Regioni e dalle associazioni, però, sono state accolte in parte dal Governo.
Il Quinto Conto energia prevede, infatti, che accedano direttamente alle nuove tariffe incentivanti senza obbligo di iscrizione al Registro:
- gli impianti integrati innovativi, cioè impianti integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 mln di euro;
- gli impianti a concentrazione, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 mln di euro;
- gli impianti realizzati da amministrazioni pubbliche, mediante procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 mln di euro;
- gli impianti con potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento,
- i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella che spetta ai pari impianti iscritti al registro.
- gli impianti su tetti con potenza fino a 50 kW, a condizione che siano realizzati in sostituzione di tetti in amianto.
Nella graduatoria per l’assegnazione degli incentivi, invece, avranno la precedenza:
- gli impianti su edifici con classe energetica D o superiore in sostituzione di coperture in amianto;
- gli impianti su edifici con classe energetica D o superiore;
- gli impianti su edifici in sostituzione di coperture in amianto;
- gli impianti che usino esclusivamente componentistica UE/SEE;
- gli impianti realizzati in siti contaminati;
- gli impianti realizzati su terreni del demanio militare;
- gli impianti realizzati in discariche esaurite, in cave dismesse, su miniere esaurite;
- gli impianti con potenza sino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
gli impianti su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche.
La validità della registrazione dura un anno, calcolato dalla data di pubblicazione del Registro fino alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Va ricordato che la registrazione non è cedibile prima dell’entrata in esercizio. Prima dell’entrata in esercizio, però, si può cedere l’impianto già costruito.
Le tariffe previste dal Quinto Conto Energia, infine, variano in base al tipo di impianto installato:
- impianti con potenza fino a 1 MW = tariffa onnicomprensiva (l’energia prodotta è ceduta in proprietà al GSE);
- impianti con potenza superiore a 1 MW = tariffa premiale (l’energia prodotta non viene ceduta in proprietà al GSE);
- impianti in autoconsumo = tariffa sui generis;
- impianti su pergole, serre, tettoie, pensiline, barriere acustiche = tariffa media tra impianti a terra e impianti su edifici;
- impianti su fabbricati rurali accatastati prima della relativa entrata in esercizio = tariffa media tra impianti a terra e impianti su edifici.